1) Il comune di Campolieto e ente autonomo nell’unità della repubblica
italiana sorta dalla resistenza, sulla base e nei limiti degli artt. 5 -114
e 128 della costituzione e secondo il presente statuto.
ART.2- PRINCIPI
1) Il comune di Campolieto e' l'ente territoriale rappresentativo
della comunità comunale, ne cura gli interessi, nel rispetto delle caratteristiche
etniche e culturali, promuove e garantisce forme e strumenti di autotutela da
parte dei cittadini. Esso si colloca nell'ordinamento costituzionale della repubblica
italiana come strumento di consolidamento delle strutture e delle istanze democratiche,
di promozione e garanzia di agibilità per il sostanziamento della democrazia
politica, economica e sociale, di promozione della partecipazione dei cittadini
e dei lavoratori all'organizzazione democratica della repubblica e di decentramento
del potere.
2) Il comune di Campolieto riconosce che presupposto della partecipazione e’
l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e
cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri,
convegni, mostre, rassegne e rapporti con gli organi di comunicazione di massa.
3) Il comune di Campolieto, pertanto, fonda la propria azione sui principi di
liberta', di eguaglianza e di giustizia sociale indicati dalla Costituzione
e opera al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona umana, riconosce
le formazioni sociali nelle quali si esprime la personalita' umana, sostiene
il libero svolgimento della vita sociale nel pluralismo dei gruppi, delle istituzioni
e delle istanze, favorendo lo sviluppo delle associazioni democratiche e garantendo
loro effettivi spazi di agibilita'.
ART.3 - SEDE LEGALE, TERRITORIO, GONFALONE E STEMMA.
1) Il comune ha sede legale nel centro abitato di Campolieto.
Il suo territorio confina con quello dei comuni di Monacilioni, Ripabottoni,
Castellino sul Biferno, Matrice e San Giovanni in Galdo.
2) Il comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, che sono quelli storicamente
in uso, adottati con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 ottobre
1976 n.2815 e al seguito descritti:
Stemma: d'azzurro, una stella d'argento di sei raggi entro una lettera "c”
circondata da due spighe di grano d'oro in decusse e sormontata da cinque chicchi
di grano pure d'oro, disposti a ventaglio.
Ornamenti esteriori del comune.
Gonfalone: drappo di bianco, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato
dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: "comune
di Campolieto".
Le parti di metallo ed i cordoni argentati. l'asta verticale ricoperta di velluto
bianco con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sara' rappresentato
lo stemma del comune e sul gambo inciso il nome.
Cravatta e nastri tricolori dai colori nazionali frangiati d'argento.
ART.4- OBIETTIVI GENERALI
1) Il comune di Campolieto nell'esercizio delle proprie funzioni
e dei poteri conferiti dalla costituzione, dagli enti locali superiori per competenza
e dalla legge di riforma delle autonomie locali, in particolare:
A) concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi
dello stato, della regione Molise e della provincia di Campobasso provvedendo,
nell'ambito della propria competenza, alla loro divulgazione, discussione, specificazione
ed attuazione. Contribuisce, inoltre, anche in collaborazione con altri comuni,
all'azione di controllo, di verifica e di stimolo per quanto riguarda la fattibilita'
e la realizzazione dei piani e programmi medesimi;
B) concorre alla programmazione socio-economica e alla pianificazione territoriale
regionale e provinciale secondo i criteri e le procedure fissate dalla legge
regionale e dagli indirizzi provinciali, avanzando le proposte di propria competenza;
C) esercita le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio
comunale nei settori organici dello sviluppo economico, dell’utilizzazione
del territorio, delle iniziative socio-culturali e sportive e dei servizi sociali,
attuando la propria autonomia finanziaria, programmando e verificando l'utilizzo
dei fondi assegnati dalla ripartizione nazionale e regionale, provvedendo alla
gestione dei servizi pubblici necessari allo sviluppo economico e civile della
comunita' locale; a tal fine stipulando, all'occorrenza, convenzioni comprese
quelle per la gestione associata di uno o piu' servizi e partecipando –
eventualmente facendosene stimolatore e promotore - ad "accordi di programma"
tesi alla definizione ed attuazione di opere, interventi o programmi di intervento
e servizi per l'azione integrata e coordinata di comuni, province, regioni,
comunita' montane ed altri enti;
D) salvaguarda e favorisce l'effettiva e piena autonomia della realta' comunale,
la sua identita' storica, culturale ed umana e, soprattutto, la reale possibilita'
di assicurare concrete condizioni per praticare il decentramento e la partecipazione
dei cittadini nella gestione amministrativa, nelle forme piu' dirette possibili;
E) assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali agli enti, alle
organizzazioni di volontariato e alle associazioni, al fine di rendere effettiva
la partecipazione dei cittadini all'attivita' dell'amministrazione;
F) garantisce l'iniziativa prevista dalla costituzione perché il comune
concorra eventualmente a modificare le dimensioni del territorio provinciale
secondo una programmazione dello sviluppo che favorisca il riequilibrio economico,
sociale e culturale del territorio provinciale e regionale;
G) concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla
salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo
alla tutela della salubrita' e della sicurezza dell'ambiente e del posto di
lavoro, alla tutela della maternita' e della prima infanzia;
H) opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale con
particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed validi;
I) adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando
piani per la difesa del suolo e sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento
atmosferico, acustico e delle acque,
L) tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone e favorendone
il godimento da parte della collettivita';
M} promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni
di lingua, di costume e di tradizioni locali;
N) incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
Per il raggiungimento di tali finalita' il comune stimola l'istituzione di enti,
organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione
di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti,
organismi ed associazioni, ai sensi dell'art.7 comma 5 della legge 8/6/1990
n.142. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi e di impianti saranno
disciplinati da appositi regolamenti che dovranno, altresi', prevedere il concorso
degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che
non ne sia prevista la gratuita' per particolari finalita' di carattere sociale
seguite dagli enti;
O) promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di programmato
sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali, turistiche
e commerciali;
P) realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica. Al fine di
assicurare il diritto all'abitazione predispone la realizzazione di opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorita' definite
dai piani pluriennali di attuazione;
Q) attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione adeguato a fabbisogni
di mobilita' della popolazione residente e fluttuante, con particolare rigùardo
alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche;
R) predispone, anche in cooperazione con altri comuni ed enti, idonei strumenti
di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamita';
S) coordina le attivita' commerciali e favorisce l'organizzazione razionale
dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalita' e
produttivita' del servizio da rendere al consumatore;
T) tutela e promuove lo sviluppo dell’artigianato e del turismo. Adotta
iniziative atte a stimolarne l'attivita' e a favorirne l'associazionismo.
U) in definitiva, il comune di Campolieto rappresenta la propria comunita',
ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Esercita le funzioni proprie
e quelle conferite con legge statale o regionale, applicando il principio di
sussidiarieta' ed avvalendosi, ove possibile, della collaborazione dell'autonoma
iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali
TITOLO Il
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI
ART.5 - ORGANI DEL COMUNE
1) Gli organi elettivi del comune sono il consiglio e il sindaco
2) Ciascun organo esercita le funzioni e i compiti ad esso attribuiti dalla
legge e dallo statuto.
ART.6 - CONSIGLIO COMUNALE
1) Il consiglio comunale rappresenta la collettività
di Campolieto, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del comune
e ne controlla l'attuazione.
2) Adempie alle funzioni specificamente demandategli dall'art.32 della legge
142/90, e successive modificazioni, dal presente statuto e dalle leggi statali
purche' aventi le caratteristiche di atti fondamentali e di indirizzo.
3) L'esercizio della potesta' e delle funzioni consiliari non puo' essere delegato.
4) Le modalita' di organizzazione e funzionamento del consiglio comu-nale sono
disciplinate con apposito regolamento, sulla base dei prin-cipi contenuti negli
articoli da 7 a 20, con le modalita' di cui all'articolo 21.
ART.7 - PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
1) La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro
il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro
il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell’obbligo
di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto.
2) Nella prima adunanza del nuovo consiglio comunale si procede alla convalida
degli eletti, ivi compreso il candidato sindaco. Nell'ipotesi si verificassero
casi di mancata convalida si procede nella stessa seduta alla eventuale surroga
in conformita’ alle leggi vigenti. In caso di mancata convalida del sindaco
neo-eletto, viene attivata la procedura della decadenza dell'intero consiglio
comunale con conseguente ripetizione della consultazione elettorale.
3) Nella seduta di insediamento il sindaco, presta giuramento davanti al consiglio,
di osservare lealmente la costituzione italiana.
4) La votazione relativa alla convalida degli eletti e' palese; ad essa possono
partecipare, con diritto di voto, anche i consiglieri delle cui cause ostative
si discute.
5) Per la validita' delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme
previste, rispettivamente, dagli artt.9 e 10 del presente statuto
ART.8 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
1) Nel comune di Campolieto le funzioni di presidente del consiglio
comunale sono svolte dal sindaco. Egli convoca il consiglio:
A) di propria iniziativa;
B) su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati.
2) Il giorno dell'adunanza e' comunque fissato dal sindaco.
3) Il consiglio comunale si riunisce ogni qual volta sia necessario.
4) Nel caso di cui al precedente punto B) l'adunanza deve essere tenuta entro
venti giorni dalla richiesta pervenuta.
5) In caso di urgenza la convocazione puo' aver luogo con un preavviso di almeno
ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione puo' essere differita al
giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.
6) L'ordine del giorno del consiglio comunale e' predisposto dal sindaco, il
quale ha l'obbligo di inserire come primo punto all'ordine del giorno, gli argomenti
indicati dai consiglieri, in caso di convocazione di cui al precedente punto
B.
7) Le proposte di deliberazione e le mozioni iscritte all'ordine del giorno
sono depositate presso la segreteria comunale, almeno 24 ore prima della seduta,
munita dei pareri richiesti dalla legge.
8) L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, deve essere pubblicato
all'albo pretorio e notificato dal messo comunale all'indirizzo indicato da
ciascun consigliere, nei seguenti termini:
A) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si
tratti di sessioni ordinarie;
B) almeno tre giorni prima, di quello stabilito per l'adunanza, qua= lora si
tratti di sessioni straordinarie,
C) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli
oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli gia' iscritti all'ordine del 'giorno.
9) Si osservano le disposizioni dell'art.155 del codice di procedura civile.
ART.9 - PUBBLICITA E VALIDITA' DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
1) Il consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza
della meta' dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una mag-gioranza
qualificata.
2) Nella seduta di seconda convocazione e' sufficiente, per la validita' dell'adunanza,
l'intervento di almeno quattro consiglieri.
3) Il consiglio non puo' deliberare, in seduta di seconda convocazione su proposte
non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione.
4) Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi concernenti
persone, in cui sia stabilita la seduta segreta.
5) Della mancanza di numero legale e' steso verbale in modo che ri sultino i
nomi di coloro che sono intervenuti, i nomi degli assenti giustificati e degli
assenti ingiustificati.
ART.10 -NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI
DEL CONSIGLIO COMUNALE
1) Nessuna deliberazione e' valida se non ottiene la maggioranza
assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza
qualificata.
2) Nelle votazioni palesi i consiglieri che dichiarano di astenersi non si computano
nel numero dei votanti, ma si computano nel numero dei presenti.
3) Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e quelle nulle si computano
al fine di determinare la maggioranza dei votanti.
4) Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente
eseguibili con il voto espresso e favorevole della maggioranza dei componenti.
ART.11- NOMINE DI COMPETENZE DEL COSIGLIO
1) Se la legge o il presente statuto non prevedono maggioranze
diver-se, nelle elezioni di persone, risultano eletti coloro che hanno conseguito
il maggior numero di voti, fino a coprire i posti previsti.
2) Se la legge, lo statuto o il regolamento prevedono la presenza della minoranza,
occorre sempre garantire a quest'ultima l'espressione autonoma del proprio rappresentante
o dei propri rappresentanti.
3) A parita' di voti viene eletto il piu' anziano di eta'.
4) Ogni anno, in occasione dell'approvazione del conto consuntivo i rappresentanti
del comune presso enti, istituzioni, aziende spe-ciali, societa' per azioni
o associazioni, presentano individualmente o collettivamente una relazione sull'attivita'
svolta.
5) Il mancato deposito della relazione annuale di cui al comma precedente puo'
essere motivo di revoca da parte del sindaco.
ART.12-ASSISTENZA ALLE SEDUTE E VERBALIZZAZIONE
1) Il segretario comunale partecipa alle riunioni del consiglio
con il compito di stendere il processo verbale delle sedute e per ogni altro
adempimento di legge. Egli e' tenuto ad esprimere, ove gli venga richiesto,
il proprio parere tecnico giuridico sulle questioni esaminate dal consiglio.
2) E' redatto processo verbale per ciascun oggetto trattato durante la seduta
del consiglio, che viene sottoscritto da colui che ha presieduto il consiglio
e dal segretario comunale. Il verbale indica i nomi dei consiglieri presenti
e di quelli intervenuti nella discussione, nonche' i voti favorevoli, quelli
contrari e gli aste-nuti.
ART.13- IL CONSIGLIERE COMUNALE
1) I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione.
2) Ciascun consigliere esercita le sue funzioni senza vincolo di man-dato e
in rappresentanza dell'intera comunita' locale.
3) L'entita' ed i tipi di indennita' spettanti a ciascun consigliere, a seconda
delle proprie funzioni ed attivita', sono stabiliti dalla legge.
ART.14- DOVERI DEL CONSIGLIERE COMUNALE
1) I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle
sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni delle
quali fanno parte.
2) La mancata partecipazione a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo,
da’ luogo all’avvio del procedimento per la dichiarazione della
decadenza del consigliere con contestuale avviso all’interessato che puo’
far pervenire le sue osservazioni entro 10 giorni dalla notifica dell’avviso.
Trascorso tale termine la proposta di decadenza e’ sottoposta al consiglio
che decide in merito esaminando le eventuali giustificazioni, presentate per
iscritto al sindaco dall’interessato. Copia della delibera e’ notificata
all’interessato entro 10 giorni.
3) Fatta salva l’applicazione dell’art.7 della legge 23 aprile 1981
n.154, la decadenza e’ pronunciata dal consiglio comunale a seguito di
procedimento d’ufficio o su istanza di qualunque elettore del comune.
ART.15 - POTERI DEL CONSIGLIERE COMUNALE
1) I consiglieri, singolarmente o in gruppo, hanno diritto di
iniziativa su ogni materia di competenza del consiglio, nonché di presentare
interrogazioni, interpellanze e mozioni, secondo le modalità stabilite
dal regolamento del consiglio.
2) Ciascun consigliere ha diritto di intervenire nella discussione secondo tempi
e modalità stabiliti dal regolamento.
3) Per l'effettivo esercizio delle loro funzioni i consiglieri hanno diritto
di avere, senza spese, copie degli atti adottati dal sindaco dai singoli assessori
e dagli organi amministrativi del comune, nonché dagli organi delle aziende
e degli enti dipendenti dal comune. Hanno diritto altresì' di avere copia
degli atti preparatori e istruttori nonché di acquisire, anche da parte
dei funzionari del comune, le informazioni necessarie per l'esercizio del loro
mandato.
4) Il consigliere comunale e' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente
determinati dalla legge.
5) Un quinto dei consiglieri può chiedere che vengano sottoposte a controllo,
nei limiti delle illegittimità denunciate, facendone richiesta scritta
e motivata con l'indicazione delle norme violate entro dieci giorni dall'affissione
all'albo pretorio, le deli-berazioni di giunta e consiglio riguardanti le seguenti
materie:
A) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia
di rilievo comunitario;
B) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.
6) Contestualmente all’affissione all’Albo le deliberazioni adottate
dalla Giunta, sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi
testi sono messi a disposizione dei Consiglieri nella sede Comunale (ufficio
protocollo).
ART.16- DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE
1) Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al
consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente
nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano
di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e
non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari,
con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni
quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone
i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell’art.
39, comma 1, lettera b), numero 2), della legge 142/90 e s.m.
ART.17- IL CONSIGLIERE ANZIANO.
1) E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra
individuale ai sensi dell’art.72, quarto comma del testo unico delle leggi
per la composizione e l’elezione degli organi delle Amministrazioni comunali,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960 n.570,
con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco,
proclamati consiglieri ai sensi dell’art.7, comma 7, della legge n.81/93
e s.m.
ART.18 - GRUPPI CONSILIARI.
1) I consiglieri eletti si costituiscono in gruppi consiliari,
i quali designano al loro interno il capogruppo e ne danno comunicazione al
segretario comunale.
2) Nel caso di liste che abbiano eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute
le prerogative stabilite per il capogruppo.
3) Ai gruppi consiliari si tendera' ad assicurare, per l'espletamento delle
loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni
a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.
4) La conferenza dei capogruppo viene convocata dal sindaco allor-quando sorgano
problemi relativi all'interpretazione dello statuto e dei regolamenti, per qualsiasi
controversia dovesse insorgere e per ogni altra funzione prevista dal regolamento.
5) In ogni caso la conferenza dei capogruppo non assume decisioni ne' adotta
provvedimenti.
ART.19 - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
1) In seno al consiglio comunale e' possibile istituire commissioni
consiliari permanenti, a rappresentanza proporzionale dei gruppi di maggioranza
e minoranza, costituite con votazione a scrutinio segreto con possibilità
di esprimere una sola preferenza, in sede di consiglio comunale.
2) Le commissioni, nella prima seduta, eleggono un presidente.
3) Si stabilisce un numero massimo di tre commissioni permanenti, le cui materie
di competenza sono determinate dal consiglio comunale ed alle cui riunioni hanno
diritto di partecipare il sindaco, gli asses-sori e consiglieri senza diritto
di voto, a meno che non risultino essere membri effettivi delle stesse.
4) Gli atti dei lavori e le risoluzioni delle commissioni sono pubblici nel
senso e nei modi delle norme contenute nel "diritto di accesso" di
cui all'art. 46 del presente statuto.
5) Le commissioni, al fine di vigilare sull'attuazione delle deliberazioni consiliari
e sull'amministrazione comunale, hanno diritto, nell'ambito delle materie di
rispettiva competenza, dì ottenere dal Sindaco, dalla giunta e dagli
enti e aziende dipendenti dal comune, informazioni, notizie e atti. Hanno diritto
altresì' di convocare, per audizioni, il segretario comunale, impiegati
responsabili di servizi, nonché rappresentanti in enti, istituzioni e
aziende dipendenti dal comune. Non può essere opposto alle richieste
del presidente delle commissioni il segreto d'ufficio.
6) Il sindaco e gli assessori, se richiesto, partecipano senza diritto di voto
alle sedute delle commissioni per la trattazione di specifici argomenti di loro
competenza.
7) Le commissioni consiliari permanenti hanno potere consultivo. Il parere espresso
dalle suddette commissioni è facoltativo e non vincolante. I loro atti
e richieste vengono trasmessi alla giunta e, in caso di espressa indicazione
da parte delle commissioni medesime, per tramite del sindaco al consiglio comunale;
in ogni caso, in sede di riunione consiliare dedicata al consuntivo dell'attività
annuale, le commissioni relazionano circa l'attività svolta, l'efficacia,
le difficoltà e le eventuali proposte relative alla propria attività.
8) E' altresì istituita, con le modalità di cui ai commi precedenti,
una commissione consiliare permanente denominata 1'commissione di garanzia e
controllo". La presidenza della stessa e' riservata al rappresentante della
minoranza. La commissione, anche avvalendosi della collaborazione del servizio
controllo di gestione o del nucleo di valutazione, ove istituiti, nonché
del revisore dei conti, ha poteri di controllo politico amministrativo e contabile
sull'attività' svolta dall'esecutivo. Essa nel rispetto delle prerogative
del sindaco, della giunta e della struttura amministrativa, riferisce periodicamente
circa i risultati della propria attività al consiglio comunale. Inoltre,
la commissione ha competenze in materia istituzionale, sia formulando proprie
proposte, sia esprimendo pareri obbligatori, ma non vincolanti, in materia di
norme statutarie e regolamentari da sottoporre al suo vaglio preventivo, prima
dell'approvazione da parte degli organi competenti.
ART.20 - COMMISSIONI DI INCHIESTA
1) Le commissioni speciali di inchiesta possono essere istituite
dal consiglio comunale, su proposta di un terzo dei consiglieri assegnati e
con delibera adottata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati, per svolgere indagini sull'attività amministrativa del comune,
di eventuali enti ed aziende da esso costituite e sui servizi erogati direttamente
o tramite convenzione.
2) Le deliberazioni di cui al precedente comma stabiliscono anche la composizione
delle commissioni, i poteri assegnati alle stesse, gli strumenti per operare
e il termine per la conclusione dei lavori.
ART.21-REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE
1) Entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto,
il con-siglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati,
un regolamento interno relativo alle norme di organizzazione funzionamento del
consiglio.
2) La stessa maggioranza e' richiesta per la modifica del regolamento medesimo.
ART.22 -COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
1) La giunta comunale di Campolieto e' composta dal sindaco,
che la convoca e la presiede, e da un numero di assessori compreso tra un minimo
di due ed un massimo di quattro. Gli assessori sono designati dal sindaco fra
i consiglieri comunali assegnati al comune nell'ambito dei limiti di cui al
presente articolo, la decisione circa il numero di assessori da chiamare a far
parte della giunta e' rimessa al sindaco.
ART.23-ELEZIONE DEL SINDACO E DESIGNAZIONE DEGLI ASSESSORI
1) L'elezione del sindaco avviene secondo le modalità
contenute nell'art.5 della legge 81/1993 e la designazione degli assessori secondo
quando stabilito nell'art.16 della stessa legge.
2) Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la giunta,
consegna ai capigruppo consiliari, le linee programmatiche relative alle azioni
e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, in relazione alle risorse
finanziarie necessarie, evidenziandone le priorità. Entro i successivi
trenta giorni il consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia
con una votazione.
Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l’approvazione
della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del
bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo dovranno essere espressamente
dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali
scostamenti.
La verifica da parte del consiglio dell’attuazione delle linee programmatiche
avviene ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri
generali di bilancio previsto dall’art.36, comma 2, del D.Lgs. 77/95 e
s.m.
3) I gruppi consiliari e i consiglieri che esprimono voto favorevole alle linee
programmatiche costituiscono maggioranza ad ogni fine di legge, statuto o regolamento,
a meno che dichiarino espressamen-te di non farne parte.
I gruppi consiliari e i consiglieri comunali che non esprimono voto favorevole
alle linee programmatiche approvate sono da considerarsi di minoranza ad ogni
fine di legge, statuto o regolamen-to, a meno che dichiarino espressamente di
entrare a far parte della maggioranza.
ART.24-INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLE CARICHE
DI SINDACO E DI ASSESSORE
Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità
alle cariche di sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.
ART.25- DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA E SURROGAZIONI.
In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso
del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio.
Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio
e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono
svolte dal vicesindaco.
ART.26 – MOZIONE DI SFIDUCIA.
1) La giunta comunale è responsabile del proprio operato,
oltre che rispetto al sindaco, dinanzi al consiglio comunale.
2) Il voto contrario del consiglio comunale ad una proposta della giunta non
comporta obbligo di dimissioni della stessa.
3) Il sindaco e la rispettiva giunta cessano contemporaneamente dalla carica,
in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale
con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.
4) La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due
quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene
messa in discussione non prima di dieci giorni, e non oltre trenta giorni, dalla
sua presentazione. Se la mozione viene approva-ta si procede allo scioglimento
del consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle vigenti leggi.
ART.27 - DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META'
DEGLI ASSESSORI
1) Le dimissioni del sindaco vanno presentate al consiglio comunale.
2) Le dimissioni del sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il
ter-mine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso
si procede allo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un commissario.
3) Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza
del sindaco e della giunta.
ART.28 - DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE
La decadenza dalla carica di sindaco e di assessore avviene
per le seguenti cause:
a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità
alla carica di consigliere comunale;
b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica sindaco o
di assessore;
c) negli altri casi previsti dalla legge.
ART. 29 - REVOCA DEGLI ASSESSORI
1) I singoli assessori possono essere revocati dal sindaco,
il quale ne da' motivata comunicazione al consiglio.
ART.30 - ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA
1) L'attività della giunta comunale e' collegiale. gli
assessori sono responsabili collegialmente degli atti della giunta e individualmente
degli atti nei settori e nelle materie loro attribuite.
2) Gli assessori concorrono collegialmente all'iniziativa politico-amministrativa
ed all'attuazione degli indirizzi definiti dal con-siglio comunale e sono di
norma preposti su delega del sindaco, alla cura di settori organici dell’attività
comunale, ferma restando la sovraintendenza generale del sindaco sull'andamento
degli uffici e servizi comunali al fine di garantire l'unitarietà dell'azione
comunale.
3) Il sindaco nell’ambito delle proprie competenze e secondo le indicazioni
delle linee programmatiche di cui all’art.23, ha facoltà di assegnare,
con proprio provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente
per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
Nel rilascio delle deleghe, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti
al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e controllo.
4) Le determinazioni inerenti gli atti di cui al comma precedente sono interamente
demandate all'assessore delegato. Tuttavia gli atti per la cui emanazione la
legge fissa un termine, possono, in caso di inerzia dell'assessore delegato
e su segnalazione del segretario comunale, essere emanati direttamente dal sindaco.
5) Le attribuzioni e le competenze delegate dal sindaco ai singoli assessori
a norma del precedente comma 2, possono essere da lui revocate o modificate
in ogni momento.
6) La giunta può adottare, a maggioranza dei propri componenti, un regolamento
per l'esercizio della propria attività. Esso va comunque portato preventivamente
a conoscenza del consiglio comunale ed allegato al presente statuto.
ART.31 - IL VICE SINDACO
1) Il sindaco tra i componenti della giunta nomina il vicesindaco
e ne da' comunicazione al consiglio nella sua prima seduta suc-cessiva all'elezione.
2) Il segretario da' immediata comunicazione dell'avvenuta nomina al prefetto
e all'organo di controllo.
3) In caso di assenza o impedimento del sindaco, il vicesindaco sostituisce
il sindaco anche nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata
ai sensi dell'art.15 comma 4 bis della Legge 19/3/1990 n.55, come modificato
dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992 n.16.
1) Il sindaco, nel caso che, successivamente, intenda attribuire ad altro assessore
le funzioni di vicesindaco, provvede con apposi-to atto cui deve essere data
pubblicità
2) In caso di assenza o impedimento anche del vicesindaco le competenze del
sindaco sono esercitate dall'assessore anziano, intendendosi per assessore anziano
il più anziano di età.
ART. 32 - RUOLO E COMPETENZE DELLA GIUNTA
1) Alla giunta comunale spetta l'iniziativa politico-amministrativa
nel rispetto delle linee programmatiche e l'attuazione collegiale degli indirizzi
definiti dal consiglio comunale.
2) La giunta comunale, adotta tutti gli atti ad essa attribuiti dalla legge,
nel rispetto delle competenze del consiglio, del sindaco e della struttura comunale.
tutti gli atti a mera valenza gestionale sono adottati a norma di legge e secondo
la specifica disciplina contenuta nel regolamento degli uffici e dei servizi,
dal segretario comunale o da altri dipendenti cui il sindaco abbia conferito
la nomina di responsabile di servizio.
ART.33 - ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA
1) La giunta è convocata dal sindaco o suo sostituto,
e comunque presieduta dal sindaco e coadiuvata dal supporto tecnico del segretario
comunale.
2) La giunta delibera con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti
in carica e a maggioranza dei voti.
3) Alle sedute della giunta hanno facoltà di partecipare, senza diritto
di voto, il revisore dei conti e limitatamente agli argomenti di propria competenza,
i consiglieri comunali che hanno ricevuto incarichi stabili di coordinamento
di settori di attività e quelli che coordinano le commissioni previste
dal presente statuto nell'art.19 e nell'istituto della partecipazione popolare.
4) Le sedute della giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della
giunta stessa.
5) Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adotta te con
il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
ART.34 - IL SINDACO
1) Il sindaco e' il responsabile ed il coordinatore dell'attività
dell 'amministrazione comunale.
2) Il sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita, nei casi pre-visti dalla
legge, le funzioni di ufficiale di governo e le fun-zioni attribuitegli direttamente
dalle leggi regionali, secondo le modalita' previste dalle leggi stesse e dal
presente statuto.
3) Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma il sin-daco si
avvale degli uffici comunali.
ART.35 - COMPETENZE DEL SINDACO
1) Il sindaco, in qualità di responsabile dell'amministrazione
comunale:
a) convoca e presiede il consiglio e la giunta, ne fissa l'ordine del giorno
e ne determina l'adunanza, nei termini disposti negli artt.7, 8 e 33 del presente
statuto;
b) assicura l'unita' di indirizzo della giunta comunale promuovendo e coordinando
l'attività degli assessori;
c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
d) indice i referendum comunali, secondo quanto disposto nell'art. 41 del presente
statuto;
e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite
o delegate al comune e ne riferisce al consiglio;
f) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art.27 della legge
08/06/1990 n.142;
adempie alle altre attribuzioni conferitegli dalle leggi e dal presente statuto.
TITOLO III
PARTECIPAZ IONE POPOLARE E DIRITTO DI ACCESSO
ART.36 - PARTECIPAZIONE POPOLARE
1) Il comune garantisce , promuove, tutela, la partecipazione
dei cittadini all'attivita' dell'ente allo scopo di favorire il collegamento
tra la societa' civile e gli organi di governo
ART.37 - CONSULTAZIONI
1) Il comune di Campolieto persegue il metodo della consultazione
diretta dei cittadini nella determinazione delle linee programma-tiche generali,
annuali o pluriennali, o su argomenti di particolare rilevanza, di carattere
ordinario o straordinario, ed il metodo delle relazioni di informazioni e di
verifica attraverso assemblee e/o incontri con la cittadinanza. Ricorre, altresì
all’uso di referendum o di forme analoghe per la consultazione dei cittadini
su argomenti specifici ed in merito a scelte di particolare rilievo, nelle modalita'
indicate nel successivo art.41 del presente statuto.
2) Consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni sindacali e ogni altra
associazione, le organizzazioni della cooperazione ed altre formazioni economiche
e sociali per le materie di rispettivo interesse e per quanto concerne gli interessi
generali della comu-nita' locale
ART.38 - LE ASSOCIAZIONI
1) Il comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione
dei cittadini e le organizzazioni di volontariato mediante forme di incentivazione,
l'accesso ai dati di cui e' in possesso l'amministrazione e l'adozione di idonee
forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti.
2) Il consiglio comunale indica i criteri generali per l'erogazione di contributi
finanziari.
3) E' istituito un albo ove vengono iscritti, a domanda, gli organi-smi associativi
che operano nel comune. per ottenere l'iscrizione all'albo e' necessario assicurare
la rispondenza delle finalita' delle singole associazioni a quelle generali
del comune, la rappresentativita' degli interessi su base locale, la strutturazione
democratica della partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione.
4) Il regolamento per la partecipazione disciplina i rapporti tra le forme associative
e il comune, e fissa i criteri per l'iscrizione all 'albo.
5) Le associazioni e le altre forme associative iscritte all'albo:
- saranno consultate, nelle specifiche materie inerenti le loro finalita', per
mezzo degli strumenti di cui ai successivi articoli;
- potranno ottenere il patrocinio del comune per manifestazioni o attivita'
di particolare rilievo;
- potranno accedere alle strutture, ed ai servizi comunali secondo le modalita'
fissate dal regolamento.
ART.39 - ISTANZE, PETIZIONI, INTERROGAZIONI.
1)A allo scopo di adeguare l'esercizio delle attribuzioni degli
organi rappresentativi del comune alle esigenze di tutela degli interessi collettivi,
cittadini singoli, gruppi di essi, associazioni, possono in ogni momento inoltrare
proposte, istanze, petizioni o interrogazioni al comune, indirizzandole al sindaco,
il quale provvede sollecitamente a farne pervenire copia a tutti i membri del
consiglio comunale1 per l'esercizio del loro potere di iniziativa.
2) In ogni caso il sindaco - ove indicato dagli inoltranti – allega proposte,
istanze, petizioni ed interrogazioni pervenutegli agli atti che sono sottoposti
alla discussione e alla approvazione del consiglio comunale o di giunta, in
ragione della competenza per ma-teria per garantire tempestivita' di esame delle
istanze e in ogni caso nel termine di 60 giorni. Se si tratta di atto di competenza
del sindaco o del segretario, questi provvedono entra 30 giorni.
3) La procedura si conclude in ogni caso con un provvedimento espresso, provvedendo
a trasmettere estratto ai soggetti dell'iniziativa popolare, nonche' a pubblicare
l'estratto medesimo nell'albo pretorio e/o in ogni altra sede o strumento di
informazione decentra-ta del comune.
ART.40 - DIRITTO D'INIZIATIVA
1) L'iniziativa popolare per la formazione di regolamenti comunali
e per qualsiasi altro provvedimento amministrativo di interesse generale si
esercita mediante la presentazione al consiglio comunale tramite il sindaco
o la "commissione partecipazione" - di proposte redatte, rispettivamente,
in articoli o in uno schema di delibera-zione.
2) La proposta deve essere sottoscritta da almeno il 10% della popolazione risultante
al 31 dicembre dell'anno precedente con firme autenticate dal pubblico ufficiale.
3) L'iniziativa di cui al comma 1 si esercita, altresì', mediante la
presentazione di proposte da parte di agglomerati urbani o extraurbani del territorio
comunale, per argomenti e materie di stretto interesse di tali agglomerati,
secondo le modalità di cui al regolamento comunale con le firme autenticate
dal pubblico ufficiale.
4) Il comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del
diritto di iniziativa. A tal fine i promotori della proposta possono chiedere
al sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema,
dalla segreteria comunale.
5) L'iter procedurale della proposta - una volta inoltrata - e' lo stesso indicato
nel precedente art.39 relativo alle istanze, propo-ste ed interrogazioni.
6) Il sindaco acquisisce il parere dei responsabili dei servizi interessati
e del segretario comunale, nonche' l'attestazione, in caso di impegni di spesa,
della relativa copertura finanziaria ed inserisce la proposta nell'ordine del
giorno del consiglio comunale o della giunta, entro 60 giorni dal loro ricevimento.
Se si tratta di un atto di competenza del sindaco o del segretario, questi provvedono
entro 30 giorni.
7) Tra l’amministrazione comunale ed i proponenti si puo' giungere alla
stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di
determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa
l'iniziativa popolare.
8) Sono escluse dal diritto di iniziativa le seguenti materie:
a) tributi o tariffe;
b) espropriazioni per pubblica utilità;
c) designazioni e nomine;
d) assunzione mutui;
e) acquisti o alienazioni di immobili, permute, appalti o concessioni.
ART.41 - REFERENDUM CONSULTIVO
1) E' ammesso referendum consultivo su questioni di carattere
lo cale, a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale,
eccezion fatta per le materie di cui al comma successivo.
2) Le seguenti materie non possono costituire oggetto di consultazione referendaria.
a) norme statutarie
b) tributi comunali
c) tariffe dei servizi pubblici
d) materie che sono state già oggetto di consultazione referenda-ria
negli ultimi tre anni.
3) Si dà luogo a referendum consultivo:
a) nel caso sia deliberato dal consiglio comunale a maggioranza qualificata
dei consiglieri assegnati al comune;
b) qualora vi sia la richiesta del 25% della popolazione, risultante al 31 dicembre
dell'anno precedente.
4) Lo svolgimento delle operazioni di voto ed ogni altro adempimento organizzativo
verranno coordinati - d'intesa con la giunta comu-nale, che formalizza gli atti
- dalla commissione "partecipazione” di cui al successivo art.42
secondo le modalità definite in apposito regolamento.
5) Per l'autenticazione delle firme si segue la stessa prassi di cui al comma
2 del precedente art.40.
6) Il referendum e' dichiarato valido nel caso in cui i partecipanti alla consultazione
non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che hanno diritto
di partecipare alla votazione
7) Nei referendum consultivi hanno diritto di partecipare alla votazione, oltre
agli iscritti nelle liste elettorali del comune, anche i cittadini italiani
o immigrati stabilmente residenti di fatto o domiciliati nel territorio comunale.
8) Il quesito sottoposto a referendum e' dichiarato accolto nel caso in cui
i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza
assoluta degli elettori che si sono presentati alle urne.
Non e ammesso piu' di un referendum ogni anno (a meno che i proponenti non si
accollino ogni relativo onere finanziario per lo svolgimento della consultazione
referendaria) da tenersi a distanza di almeno 90 giorni l'uno dall'altro.
Nel caso di piu' richieste di referendum, che dovessero giungere a distanza
di non piu' di 15 giorni l'una dall'altra, l’azione sara' effettuata contestualmente
entro e non oltre la data di presentazione della prima richiesta corredata dalle
firme occorrenti.
9) Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per
il rinnovo del consiglio comunale non puo' essere indetto il referendum e decadono
quelli non ancora effettuati.
10) Le restanti norme per l'indizione, l 'organizzazione e l'attuazione del
referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento. Entro 30 giorni
dalla proclamazione dei risultati del referendum il sindaco sottopone al consiglio
o alla giunta, a seconda delle competenze, i risultati del referendum stesso
per l'adozione dei conseguenti atti amministrativi. Il mancato recepimento delle
indicazioni referendarie deve essere deliberato con adeguata e rigorosa motivazione,
dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune o dei componenti della
giunta.
ART.42 - COMMISSIONI COMUNALI
1) L'attività del consiglio comunale di Campolieto viene
arricchita dal contributo di "commissioni comunali" di lavoro, istituite
di norma ad inizio legislatura contestualmente alle altre commissioni consiliari,
reintegrate nel corso dell'attivita' qualora alcuno dei suoi membri dovesse
decadere per piu' di tre assenze consecutive ingiustificate, per dimissioni,
per perdita dei requisiti di nomina e/o di eleggibilità o per qualche
altro motivo; in tali casi la reintegrazione avviene seguendo, per la designazione
del componente decaduto, gli stessi criteri e modalita' previsti per la fase
di costituzione delle commissioni in oggetto.
2) Tali commissioni hanno la funzione di garantire, favorire e sviluppare la
partecipazione popolare nella gestione amministrativa del comune e sono esse
stesse aperte alla partecipazione diretta dei cittadini.
3) Le "commissioni comunali" di lavoro sono composte da un numero
massimo di tre (3) cittadini designati nelle modalità di seguito specificate
e da due consiglieri, eletti dal consiglio comunale a scrutinio segreto.
4) Tali commissioni sono individuate nel numero massimo di quattro per raggruppamento
di materie di interesse.
5) I cittadini chiamati a far parte delle commissioni comunali, saranno scelti
in base ai requisiti di capacità tecnica, professionale ed esperienza
maturata nel settore, in relazione all’oggetto specifico di cui si occupa
la commissione. Ai componenti delle commissioni di cui al presente articolo,
sia cittadini che consiglieri, non compete alcun compenso. La natura giuridica
dell’attività delle commissioni ha carattere consultivo/facoltativo.
a) commissione "partecipazione popolare"
Ha il compito di ricercare, favorire e proporre forme di sperimentazione
del coinvolgimento diretto dei cittadini nella gestione amministrativa, assicurare
e curare l'informazione ai cittadini sull'attivita' comunale e recepirne richieste,
proposte, petizioni, interpellanze e quant'altro da essi si originasse, per
tutelare gli interessi dei cittadini, garantire l'imparzialita' ed il buon andamento
della pubblica amministrazione, recepire e segnalare abusi, disfunzioni, carenze
e ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini, coordinare le forme
di partecipazione popolare contemplate nel presente statuto nei modi indicati
dal medesimo e dagli eventuali regolamenti specifici. La designazione dei cittadini
membri della commissione "partecipazione popolare" avviene con votazione
da parte del consiglio comunale, a scrutinio segreto e con possibilita' di esprimere
una sola preferenza, assicurando comunque alla minoranza consiliare la possibilia'
di esprimere una propria designazione.
b) - commissione "servizi sociali, pubblici esercizi ed
attivita' produttive"
1) Ha il compito di individuare, eleborare e sintetizzare -anche
recependo i contributi diretti dei cittadini stimolando in varie forme la discussione
fra di essi - linee programmatiche generali e specifiche relative al proprio
campo di interesse, da cui l'amministrazione comunale possa individuare gli
indirizzi piu' idonei per far corrispondere la propria azione agli interessi
effettivi dei cittadini.
2) La designazione dei cittadini membri della commissione avviene autonomamente
- dietro sollecitazione dell' amministrazione, che indica rispettivamente per
ciascun settore il numero dei componenti da designare- da parte delle associazioni
professionali o delle istanze attraverso le quali i diversi settori risultano
organizzati nei modi con cui le associazioni e le istanze medesime ritengono
opportuno.
3) La designazione dei componenti del consiglio comunale avviene nei modi indicati
nel comma 3 del presente articolo
4) Ove il numero dei rappresentanti dei cittadini designati autonomamente dai
rispettivi settori di competenza risultasse inferiore a quello occorrente per
la composizione della commissione, per mancata designazione o per l’inesistenza
"in loco" di istanze organizzative di uno o più settori della
commissione, si procede al completamento delle designazioni da parte del consiglio
comunale, nei modi indicati al comma 3° del presente articolo. In tal caso
sara' cura del consiglio comunale effettuare designazioni che tengano conto
degli equilibri di rappresentanza fra i diversi settori e, ove possibile per
numero dei componenti da designare, anche degli equilibri di rappresentanza
della minoranza consiliare.
c) - commissione "lavori pubblici, urbanistica, tutela
del territorio e difesa ambientale"
1) Ha i medesimi compiti e funzioni indicati nel primo comma
del punto 2 del presente articolo e relativi alle materie di competenza della
commissione in oggetto.
2) Per la designazione dei rappresentanti dei cittadini e di quelli del consiglio
comunale si seguono le stesse prassi e modalita' indicate per la commissione
di cui al precedente punto 2 del presente articolo.
1) Essa ha i medesimi compiti, funzioni e modalita' di composizione
e designazione dei componenti indicati nel precedente punto 2 del presente articolo.
ART.43 DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
1) Fatti salvi i casi e premessi i termini nei quali la partecipazione
al procedimento e' disciplinata dalla legge, il comune e gli eventuali enti
ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro
nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti
diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.
2) Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni
portatrici di interessi diffusi hanno facolta' di intervenire nel procedimento,
qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
3) I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli
atti del provvedimento e di presentare memorie e documenti, che l'amministrazione
ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
4) Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione di quanto
innanzi indicato, deve pronunciarsi nel merito e rimettere relazione scritta
all'organo competente all'esame del provvedimento finale.
5) Il mancato parziale accoglimento delle istanze e proposte pervenute deve
essere adeguatamente motivato nella premessa dell’atto finale e puo' essere
preceduto da contraddittorio orale.
6) Il segretario comunale vigila sull'osservanza delle norme di cui innanzi
riferendo al sindaco.
ART.44 - COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO
1) Il comune e gli eventuali enti ed aziende dipendenti debbono
dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella
quale debbono essere indicati:
a) l'ufficio ed il personale responsabile del procedimento;
b) l'oggetto del procedimento;
c) le modalita' con cui si puo' avere notizia del procedimento prendere visione
degli atti.
2) Qualora i destinatari non siano individuati o facilmente individuabili, ovvero
per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile
o risulti particolarmente gravosa, si puo' prescindere dalla comunicazione individuale:
in tal caso l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di
cui ai commi precedenti mediante avvisi pubblici ed altre adeguate forme di
pubblicita'.
3) Resta salva la facolta' di adottare provvedimenti cautelari, anche prima
dell'effettuazione della comunicazione di cui al comma precedente.
4) Sono esclusi da tale procedimento i provvedimenti contingibili e urgenti
in materia di sanita' ed igiene, edilizia e polizia locale emessi al fine di
prevenire o eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' e la salute
dei cittadini.
ART.45 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI
1) Tutti gli atti del comune e degli eventuali enti ed aziende
da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa
disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione,
rispettivamente, del sindaco o del presidente degli enti ed aziende, che vietino
l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla
riservatezza delle persone, di enti o aziende ovvero sia di pregiudizio agli
interessi del comune e degli enti ed aziende dipendenti.
2) La dichiarazione di cui al comma precedente deve indicare espressamente la
durata della temporaneita'.
3) Presso apposito ufficio comunale devono essere tenute a disposizione dei
cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica,
del "Bollettino Ufficiale" della Regione, dei regolamenti comunali,
dello statuto e di tutti gli atti amministrativi pubblici.
ART.46 - DIRITTO DI ACCESSO
1) Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno il diritto
di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del
comune o degli eventuali enti ed aziende dipendenti e di ottenere il rilascio
degli atti o dei provvedimenti, previo pagamento dei soli costi.
2) Al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale,
agli atti ed alle informazioni di cui l'amministrazione è in possesso,
essi saranno a libera disposizione dei cittadini presso gli uffici e negli orari
fissati dal regolamento.
TITOLO IV
L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE
ART.47 - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI
1) Il comune di Campolieto informa la propria attivita' amministrativa
ai principi di democrazia, di trasparenza, di partecipazione di decentramento
e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi
elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti
al segretario comunale.
2) Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia,
della funzionalita' e della economicita' di gestione, secondo principi di professionalita'
e responsabilita', ispirati alla salvaguardia dell'interesse collettivo e all'esigenza
prioritaria di difesa e di potenziamento delle condizioni di vita e dello stato
sociale dei cittadini, con particolare riguardo ai soggetti e alle fasce sociali
piu' deboli.
ART.48 - PERSONALE
1) I dipendenti del comune sono inseriti nella dotazione organica
dell’ente.
2) Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica,
nonché all’organizzazione e gestione del proprio personale, con
autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie
capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei
servizi e dei compiti loro attribuiti. Nell’organizzazione e gestione
del personale il comune tiene conto di quanto previsto nella contrattazione
collettiva di lavoro.
3) Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione di atti
che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge e
lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell’ente.
Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei
programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico,
tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto
o dal regolamento dell’ente:
A) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso
B) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso
C) la stipulazione dei contratti
D) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni
di spesa
E) gli atti di amministrazione e gestione del personale
F) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio
presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto
di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di
indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie.
G) Tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione
in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia
e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione
statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo
edilizio e paesaggistico-ambientale
H) Le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni,
legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di
conoscenza.
I) Gli atti ad essi attribuiti dal presente statuto e dai regolamenti o, in
base a questi, delegati dal sindaco.
4) Le funzioni di cui al comma 3, fatta salva l’applicazione
del comma 68, lettera c), dell’art.17 della legge 15 maggio n.127, possono
essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili
degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale,
anche in deroga a ogni diversa disposizione.
ART.49 - SEGRETARIO COMUNALE
1) Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli
dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, sovrintende e coordina l'attivita'
degli uffici comunali. egli inoltre svolge compiti gestionali relativamente
ai servizi affidati dal sindaco alla sua diretta responsabilita'.
2) Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio,
ne cura la verbalizzazione, ed esercita ogni altra funzione attribuita dalla
legge, dallo statuto e dai regolamenti in particolare ad esso compete:
a) la trasmissione degli atti deliberativi al comitato di controllo e l'attuazione
dei provvedimenti;
b) la presidenza dei concorsi per l'assunzione di personale;
c) il rogito dei contratti di appalti (relativi a gare che non abbia presieduto)
e di quelli riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni;
d) la registrazione, trascrizione e comunicazione, nei casi previsti dalla legge,
degli atti indicati nella lettera precedente, e la tenuta dello speciale repertorio;
e) la funzione certificativa e quella intesa ad assicurare la pubblicita' e
la visione degli atti;
f) la liquidazione di spese regolarmente ordinate;
g) la liquidazione dei compensi e delle indennita' al personale, ove siano gia'
predeterminati per legge, per regolamento o per atti deliberativi della giunta
comunale;
h) le funzioni in materia di procedimento disciplinare, ad esso demandate dall'apposito
regolamento;
i) l'adozione degli atti e dei provvedimenti a rilevanza esterna per l'esercizio
delle proprie competenze;
l) emanare istruzioni e circolari per l'applicazione di leggi e regolamenti;
m) partecipare alle sedute degli organi collegiali operanti nell'ambito dell'amministrazione
comunale.
ART.50 -COSTITUZIONE O PARTECIPAZIONE AD ENTI O ISTITUZIONI
1) Il consiglio comunale, fatto salvo quanto previsto nei successivi
articoli, con apposita delibera autorizza l'istituzione o la partecipazione
del comune di Campolieto ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi,
aziende e societa'.
Nei casi di propria competenza ne regola le finalita', l’organizzazione,
il finanziamento ed assicura che la loro attivita’ si svolga conformemente
agli indirizzi fissati.
2) Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune negli enti
di cui al precedente comma, si applicano gli articoli 32, comma 2 lett.n), e
36 comma 5, della legge 8 giugno 1990 n.142.
3) Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli rappresentanti o amministratori
o dell'intero organo esecutivo di un ente, la relativa motivata proposta del
sindaco o di un terzo dei consiglieri assegnati deve essere accompagnata dalla
contestuale designazione di nuovi amministratori o rappresentanti.
4) I rappresentanti del comune negli enti di cui al comma 1 debbono possedere
i requisiti per la nomina a consigliere comunale.
ART.51- VIGILANZA E CONTROLLI
1) Il comune, esercita poteri di indirizzo e controllo sugli
enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l’approvazione
dei loro atti fondamentali, con le modalita' previste dalle legge e dai regolamenti
che ne disciplinano l'attivita’
2) Spetta alla giunta comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende
e società a partecipazione comunale.
3) La giunta riferisce, annualmente, al consiglio comunale in merito all'attivita'
svolta ed ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni aziende e societa'
a partecipazione comunale. A tal fine i rappresentanti del comune negli enti
citati debbono presentare alla giunta comunale annualmente una relazione illustrativa
dell’attivita' svolta dall'ente e della situazione economico-finanziaria.
4) Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi delle istituzioni e le competenze
sono stabilite dal regolamento comunale che disciplina, altresì', l'organizzazione
interna dell'ente, le modalita' con le quali il comune esercita i suoi poteri
di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione,
determina eventualmente le tariffe per i servizi offerti, per la copertura dei
costi gestionali.
ART.52 - PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE
1) Il comune individua i servizi pubblici locali aventi ad oggetto
la produzione di beni ed attivita' diretti a realizzare fini sociali ed a promuovere
lo sviluppo economico e civile della comuita’ locale.
2) I servizi vengono esercitati in via esclusiva dal comune, nell’ambito
delle competenze previste dalla legge, e possono essere svolti in concorrenza
con altri soggetti pubblici e privati
3) La gestione dei servizi puo' avvenire nelle seguenti forme:
A) in economia, quando per le modeste dimensioni o per caratteristiche del servizio,
non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
B) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche economiche e di
opportunita' sociale,
C) a mezzo di aziende speciali, anche per la gestione di piu servizi aventi
rilevanza economica ed imprenditoriale,
D) a mezzo dì istituzione, per l'esercizio di servizi sociali non aventi
rilevanza imprenditoriale;
E) a mezzo di societa' per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora
sì renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare,
la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
4) Le determinazioni inerenti la gestione dei servizi devono indi care le modalita'
dì gestione, i termini e i tempi necessari per lo svolgimento degli stessi,
una valutazione comparativa in ordine alle varie forme di gestione e la motivazione
relativa alla forma organizzativa prescelta.
ART.53 -AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TERZI
1) La scelta del concessionario dovra' avvenire privilegiando
gli affidamenti ad aziende cooperative che forniscono l'occupazione locale e
offrono idonee garanzie dì competenza, professionalita ed economicita'
di gestione.
2) Il concessionario presenta annualmente una relazione sull’andamento
del servizio, che viene esaminata dal consiglio comunale.
3) Nell'atto dì concessione e' previsto che i consiglieri abbiano titolo
ad ottenere dal concessionario le informazioni inerenti al servizio erogato,
utili all'esercizio del mandato.
4) Piu' enti locali, ove economie dì scala lo rendono opportuno, possono
stipulare tra loro convenzioni, di cui all'art.24, legge n.142/90, al fine dì
affidare congiuntamente concessioni di pubblici servizi a terzi.
ART.54 -PROGRAMMAZIONE
1) In conformita' a quanto previsto dall'art.3, commi 5, 6 e
7 della legge n.142/90, il comune realizza le proprie finalita' adottando il
metodo e gli strumenti della programmazione.
2) Al fine di concorrere alla determinazione dei propri obiettivi il comune
fa proprio costume l'acquisizione, per ciascun obiettivo dell'apporto dei sindacati,
delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.
3) La relazione previsionale e programmatica contiene la programmazione dell'attivita'
dell'ente e deve essere oggetto dì adeguamento annuale.
4) I piani ed i programmi anche di settore devono essere adeguati alle previsioni
della relazione previsionale e programmatica.
ART.55 -ASSOCIAZIONISMO E COOPERAZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI E
DELLE FUNZIONI.
1) Il sistema dei rapporti con gli altri comuni e la provincia
dovra' essere sviluppato e valorizzato, utilizzando le forme associative piu'
idonee, tra quelle previste dalla legge, all’esercizio delle attivita'
ed alle finalita' da perseguire.
2) L'attivita' dell'ente, diretta a conseguire uno o piu' obiettivi dì
interesse comune con gli altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli
e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
ART.56 - COLLABORAZIONE CON LA PROVINCIA E GLI ALTRI
ENTI LOCALI.
1) Il comune ricerca e promuove ogni forma di collaborazione
con i comuni vicini, con la provincia e con la comunita' montana quale mezzo
per svolgere nel modo piu' efficiente quelle funzioni e servizi che per le loro
caratteristiche sociali ed economiche sì prestano a gestioni unitarie
con altri enti, realizzando economia dì scala ed assicurando maggiore
efficacia dì prestazione ai cittadini.
2) Il comune, nell'esercizio delle sue competenze, concorre ai sensi della norma
contenuta al 61 comma dell'art.15 della legge n.142 ai piani territoriali di
coordinamento della provincia e tiene conto del suo programma pluriennale.
3) Il consiglio comunale, in sede dì formazione dei programmi dell’ente,
individua, per gli effetti della norma contenuta nel 2° comma dell'art.14
della legge 142/90, le proposta da avanzare alla provincia ai finì della
programmazione economica, territoriale e
Ambientale della regione ed indica alla provincia le opere di rilevante interesse
provinciale, nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico nonche'
sociale, culturale e sportivo che ritiene debbano essere realizzate.
ART.57 - FORME DI COLLABORAZIONE
1) Sono utilizzate, a seconda delle necessita' e convenienza
in relazione al bisogno pubblico da soddisfare, le forme previste dagli artt.24
e 25 della legge 142/90, con l'osservanza per le convenzioni anche delle disposizioni
contenute nell'art. 11 comma 2°.
ART.58 - CONVENZIONI
1) Il comune promuove la collaborazione, il coordinamento e
l’esercizio associato dì funzioni, anche individuando nuove attivita
di comune interesse ovvero l'esecuzione e la gestione dì opere pubbliche,
la realizzazione dì iniziative e programmi speciali ed altri servizi,
privilegiando la stipulazione dì apposite convenzioni con gli altri comuni,
la provincia e la comunita' montana.
2) Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge,
la durata, i rapporti finanziari tra gli enti e i reciproci obblighi e garanzie,
sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3) Il comune puo' stipulare apposite convenzioni per l'utilizzazione degli uffici
della provincia o dì altri comuni, specie quando vi sia necessita' dì
ricorrere a strutture tecniche particolarmente qualificate. Nella convenzione
sono fissate la durata del rapporto le modalita' dì utilizzazione degli
uffici, gli oneri finanziari a carico del comune.
ART.59 - CONSORZI
1) Il consorzio puo' essere costituito per la gestione associata
di uno o piu' servizi pubblici che, per il carattere funzionale e le caratteristiche
dimensionali, esigono una particolare struttura gestionale tecnicamente adeguata,
con la partecipazione dì più Enti locali.
2) Il consorzio e' ente strumentale dotato di personalita' giuridica di autonomia
imprenditoriale e gestionale, e si applicano per l’istituzione e il funzionamento
dello stesso, le norme dì legge e statutarie previste per le aziende
speciali, in quanto compatibili
3) La costituzione del consorzio avviene mediante l'approvazione da parte del
consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dello statuto
e di una convenzione.
4) La convenzione dovra' prevedere, oltre la durata, i finì, le forme
dì consultazione e le rispettive quote di partecipazione degli Enti contraenti,
i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, anche la trasmissione
agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.
5) Una apposita clausola disciplinera' i rapporti fra gli enti in caso di scioglimento
del consorzio, che potra' avvenire per decisione della maggioranza degli enti
partecipanti, nonché, nel caso di recesso singolo, anche in considerazione
della negativita' dei risultati dell'attivita' gestionale del consorzio stesso.
ART.60 - ACCORDI DI PROGRAMMA
1) Il sindaco in attuazione dell’art.27 della legge n.142/90
e dell'art.14 legge 241/90 promuove e conclude accordi di programma.
2) L'accordo, oltre alle finalita' perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione
dell'eventuale arbitrato e dei surrogatori ed, in particolare:
A) determinare i tempi e le modalita' delle attivita' preordinate e necessarie
alla realizzazione dell'accordo;
B) individuare, attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario,
i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra
gli enti coinvolti;
C) assicurare il coordinamento dì ogni altro connesso adempimento;
D) prevedere la costituzione dì un apposito collegio, compposto come
stabilito dal 6° comma dell'art 27 legge n.142/90
3) Il sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione del consiglio
comunale, ovvero deliberazione della giunta municipale qualora l'opera o l'attivita'
siano state previste in atti fondamentali del consiglio.
4) Comunque, quando l'accordo comporti variazioni dì strumenti urbanistici,
il suo schema deve essere sottoposto in via d'urgenza al consiglio comunale,
affinche' autorizza il sindaco alla firma. Soltanto in caso dì estrema
e motivata urgenza il sindaco potrà procedere dì sua iniziativa
salva la ratifica di cui al 5° comma dell'art.27 l.142/90.
5) I rappresentanti del comune nel collegio di cui all'art.27, 6° comma
legge 142/90 riferiscono al consiglio comunale in occasione della sessione dì
esame del conto consuntivo sull'attivita svolta.
TITOLO V
L' ORDINAMENTO FINANZIARIO
ART.61 - DEMANIO E PATRIMONIO.
1) Il comune di Campolieto ha un proprio demanio e patrimonio
in conformita' alla legge.
2) I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle
leggi speciali che regolano la materia.
3) Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari.
ART.62 - BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI
1) Fatto salvo quanto gia' previsto in materia dal presente
statuto, i beni patrimoniali disponibili possono essere dati in affitto comunque
con l'osservanza delle norme dì cui alla Legge 27/7/1978 n. 392 e successive
modifiche ed integrazioni.
ART.63 -CONTRATTI.
1) Fermo restando quanto previsto dall'art.56 della legge 8
giugno 1990, n.142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite
dal regolamento.
2) I contratti, redatti secondo le deliberazioni che lì autorizzano diventano
impegnativi per il comune con la stipulazione.
ART.64 -CONTABILITA' Dì BILANCIO.
1) L'ordinamento finanziario e contabile del comune dì
Campolieto e' disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del consiglio
comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
2) Alla gestione del bilancio provvede la giunta comunale , collegialmente o
a mezzo dell'assessore competente, ai sensi dell’art.30 del presente statuto.
3) I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni aziende, in qualunque
modo costituiti, dipendenti dal comune, sono trasmessi alla giunta comunale
e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio ed al
conto consuntivo del comune.
4) I consorzi ai quali partecipa il comune dì Campolìeto, trasmettono
alla giunta comunale il bilancio preventivo ed il conto consuntivo in conformita'
alle norme previste dallo statuto consortile. Il conto consuntivo e' allegato
al conto consuntivo del comune.
5) Al conto consuntivo del comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato
da ciascuna delle societa' nelle quali il comune ha una partecipazione finanziaria.
ART.65 -CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO.
1) Il segretario e' tenuto a verificare la rispondenza della
gestione dei capitoli di bilancio con gli scopi perseguiti dall’amministrazione,
anche in riferimento al bilancio pluriennale.
2) In conseguenza predispone apposita rilevazione con la quale sottopone le
opportune osservazioni e rilievi alla giunta comunale.
TITOLO VI
L 'ATTIVITA' NORMATIVA
ART.66 -I REGOLAMENTI COMUNALI.
1) I regolamenti di cui all'art.5 della legge 8 giugno 1990
n.142,dei quali i vari organi del comune o le istituzioni previste dal presente
statuto decidono di dotarsi, vanno approvati dal consiglio comunale, salvo quelli
che la legge espressamente riserva all giunta, con votazione palese e a maggioranza
di due terzi dei consiglieri assegnati salvo il regolamento interno della giunta
comunale di cui al punto 7 dell'art.30 del presente statuto.
2) I regolamenti di cui al precedente comma hanno i seguenti limiti:
A)non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi
costituzionali, con le leggi statali e regionali e con il presente statuto;
B)la loro efficacia e' limitata all'ambito comunale;
C)non possono avere efficacia retroattiva;
D)non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa
del consiglio comunale o per incompatibilita' tra le nuove disposizioni e le
precedenti o perché il nuovo regolamento disciplina l'intera materia
gia' disciplinata dal regolamento anteriore.
3) Le eventuali modifiche ai vari regolamenti comunali vengono apportate con
deliberazione del consiglio comunale, espressa con voto palese ed a maggioranza
di due terzi dei consiglieri assegnati fatto salvo il regolamento interno della
giunta comunale che puo' essere modificato con la stessa prassi prevista per
l'adozione nel punto 7 dell'art.30 del presente statuto.
4) Spetta ai singoli assessori preposti ai vari settori dell’amministrazione
comunale adottare provvedimenti per l'applicazione dei regolamenti.
ART.67 - FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI
1) L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun
consigliere comunale ed alla giunta comunale, attraverso proposte da portare
all'approvazione del consiglio comunale, oppure agli istituti della "iniziativa
popolare" ai sensi dell’art.40 del presente statuto.
2) I regolamenti sono adottati dal consiglio comunale, ai sensi dell'art.32,
comma 2, lettera a) della legge 8 giugno 1990, n.142, fatti salvi i casi in
cui la competenza è attrìbuita alla giunta comunale dalla legge
o dal presente statuto.
3) I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: una
prima, che consegue all'adozione della deliberazione approvativa, in conformita'
all'art.47, comma 1 legge 8 giugno 1990, n.142; una seconda, da effettuarsi,
per la durata dì quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni
od omologazioni.
ART. 68 - APPROVAZIONE, REVISIONE ED INTEGRAZIONE ALLO
STATUTO
1) Le deliberazioni dì approvazione e revisione dello
statuto sono assunte dal consiglio comunale, con le modalita' di cui all’art.4,
comma 3 della legge 8 giugno 1990, n.142; e cioe', in prima istanza, con il
voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, ed in seconda istanza,
qualora nella prima non si raggiunga il quorum necessario, ripetendo le operazioni
di voto entro 30 giorni dalla prima, lo statuto e' approvato se ottiene per
due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2) E' possibile apportare revisioni allo statuto purche' siano trascorsi tre
mesi dall'entrata in vigore del medesimo o dall’ultima modifica od integrazione
dei punti che si intendono modificare o integrare.
3) Ogni iniziativa dì revisione statutaria respinta dal consiglio comunale
non puo' essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione dì
reiezione.
4) La deliberazione dì abrogazione totale dello statuto non e valida
se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto assunto seguendo
la medesima prassi prevista al precedente comma 1; l'abrogazione diviene operante
dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto, e cioe' subito dopo l'approvazione
del consiglio comunale e degli organi superiori.
ART. 69 - APPLICAZIONE DELLO STATUTO
1) Spetta al sindaco adottare le ordinanze per l'applicazione
del presente statuto.
ART. 70 - PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO.
1) Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente
organo regionale, ai sensi del comma 4, art.4, della legge 8 giugno 1990, 142,
lo statuto e' pubblicato nel "bollettino ufficiale” della regione,
affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi ed inviato
al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli
statuti.
1) Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione
all'albo pretorio dell'ente.